Presentazione del reclamo alla banca

Nell’ipotesi in cui desiderasse contestare alla Banca un comportamento o un’omissione, Le ricordiamo che le nostre filiali ed il Suo consulente di riferimento sono a completa disposizione per fornir le chiarimenti o concordare una soluzione ai Suoi problemi.

Se tale contatto non dovesse dare l’esito sperato, potrà presentare reclamo scritto, utilizzando una delle seguenti modalità:

  • lettera raccomandata A/R
  • E-Mail
  • posta elettronica ordinaria o certificata
  • Fax

al seguente indirizzo:

Ufficio Reclami di

Hypo Tirol Bank AG – Succursale Italia
Via del Macello 30
39100 Bolzano

Fax: 0471 099 660
E-Mail: bank@hypotirol.it
PEC: bank@pec.hypotirol.it

Il reclamo dovrà contenere l’indicazione completa dei dati anagrafici di chi lo presenta, una chiara descrizione del motivo del reclamo ed essere sottoscritto.Il reclamo presentato alla Banca e l’iter procedimentale che ne segue sono completamente gratuiti. Entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo Le verrà comunicato per iscritto l’esito dello stesso.

Sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie

Qualora la risposta fornita dalla nostra Banca non fosse per Lei soddisfacente, sarà possibile adire ai sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere direttamente alla Banca. L’ ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali ad esempio i conti correnti, i mutui e i prestiti personali:

  • fino a 200.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro;
  • senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà.
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

E’ uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.
L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all’ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.

È necessario che:
  • sia stato, con riferimento agli stessi fatti, già presentato un reclamo all’intermediario, e che quest’ultimo abbia risposto in maniera insoddisfacente oppure non abbia risposto nei 60 giorni successivi alla presentazione;
  • la somma richiesta all’intermediario non superi i 500.000 euro;
  • sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Come presentare il ricorso all’ACF

Ricorrere all’ACF è gratuito.  La presentazione del ricorso  avviene online , attraverso il sito web dell’ACF http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie. Occorre registrarsi al sito e, ottenute le credenziali, accedere all’area riservata e proporre il ricorso. Sino all’8 gennaio 2019 sarà possibile, per chi non si fa assistere da procuratori o associazioni dei consumatori, presentare il ricorso in modalità cartacea, compilando un modulo scaricabile dal sito https://www.acf.consob.it/ e inviandolo all’ACF tramite i canali tradizionali (raccomandata, pec, ecc.).

L’attività dell’Ombudsman – Giurì Bancario è cessata in data 9 gennaio 2017, quando ha preso avvio l’attività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale gestisce esclusivamente la trattazione e decisione dei ricorsi pervenuti dopo tale data.

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere dal contratto, il Cliente singolarmente o in forma congiunta con la Banca può:
  • attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo rivolgendosi al Conciliatore Bancario Finanziario – associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie; tale regolamento può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it;

prima di rivolgersi ad un Giudice, presentare istanza presso uno degli Organismi di Mediazione iscritti nell’apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (www.giustizia.it) come previsto decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

  • Guida
  • Gestione dei reclami

Guida all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

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Guida all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

PDF, 396.78 KB   

Rendiconto annuale 2022

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